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All'antesignana sentenza della Cassazione n 7713/2000, sono seguite le successive pronunce della Corte Costituzionale n. 233 del 11 luglio 2003[1] e della Cassazione Civile nn. 8827 e 8828, entrambe del 31 maggio 2003[2], nonché n. 12124 del 19 agosto 2003[3], della Cassazione Penale n. 2050 del 22 gennaio 2004[4] e, da ultimo, delle recentissime Cassazione a Sezioni Unite n. 6572 del 24.03.2006 e Cassazione , sez. III civile, sentenza n. 13546  del 12.06.2006[5] , tutte in tema di responsabilità civile da atto illecito.
Queste decisioni, accompagnate per altro da una moltitudine di massime dei Tribunali di Merito, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme codicistiche (in particolare degli artt. 2043 e 2059 c.c.) hanno finito per mutare ogni assetto precedente e delineare la nuova ripartizione dei danni risarcibili. Per tutte, laddove possa sostenersi che una posizione soggettiva sia assistita da una garanzia costituzionale (ed è questo il caso dei diritti inviolabili della personalità), deve valere lo stesso ragionamento fatto per il diritto alla salute e riferito all'art. 32 Cost., con la conseguenza che il danno non patrimoniale deve essere risarcito, ex art. 2043 c.c., come species di “danno ingiusto”.
Prendendo spunto dalla singolare nota “Vincitori e vinti (...dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale)[6] di P. Cendon, può dirsi che l'attuale “mappa generale del danno aquiliano sarebbe (...) da articolare (...) secondo una scansione intonata al 2+3 o al 2+2 (quest'ultimo caso ricorre qualora il danno biologico venisse ricondotto nell'ambito del danno esistenziale)”.
In particolare, fermo restante l'originaria spaccatura tra danno patrimoniale (consistente nella perdita di un bene o utilità monetariamente quantificabile) e danno non patrimoniale (viceversa slegato da oggettive quantificazioni reddituali), la vecchia tripartizione (danno patrimoniale, biologico, morale derivante da illecito penale) è stata via via sostituita dalle diverse categorie che di seguito si riportano:
a) all'interno del danno patrimoniale, strettamente inteso come deminutio patrimonii, permane la bipartizione fra:
a.1) danno emergente;
a.2) danno da lucro cessante;
b) all'interno del più ampio quadro del danno non patrimoniale, espressamente previsto dall'art. 2059 c.c. come risarcibile solo “nei casi previsti dalla legge”, si distinguono le tre subspecies di:
b.1) danno morale soggettivo (il c.d. pretium doloris o patema d'animo), inteso come sofferenza interiore di carattere temporaneo o transeunte e/o come turbamento dello stato d'animo della vittima, di cui si afferma ormai espressamente la risarcibilità indipendentemente dal collegamento a fatti o atti che abbiano una riconosciuta rilevanza penale ex art. 185 c.p.. Principio, quest'ultimo, affermatosi nel 2003, con le note sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 della Cassazione[7] riguardanti danni da circolazione dei veicoli e da attività pericolose, con cui sono stati superati i tradizionali limiti risarcitori, prima ricondotti all'art. 2059 c.c., per così riconoscere, a pieno titolo, la risarcibilità del danno morale ogniqualvolta sia ravvisabile - a prescindere dalla lettura strictu sensu dell'art. 185 c.p. ormai superata e quindi anche solo in astratto - una fattispecie di reato, pur nei casi di colpa presunta e non accertata in concreto.
b.2) danno biologico in senso stretto, come sola lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito (ex art. 32 Cost.), all'integrità psichica e fisica della persona, purché “suscettibile di accertamento medico-legale”, come definito - per la prima volta - dall'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 di riassetto dell'INAIL ovvero dall'art. 5 della L. n. 57/2000 (che ha introdotto la tabella degli importi risarcitori del danno biologico di lieve entità da incidenti stradali). Naturalmente il danno alla salute rientra sempre nei “casi previsti dalla legge”, ricevendo espressa tutela dall'art. 32 della Carta Costituzionale.
b.3) danno c.d. esistenziale, che è in sintesi il vulnus modi vivendi , una rinuncia ad un facere, ad una attività positiva derivante dalla lesione di interessi (diversi da quello della salute) di rango o rilevanza costituzionale inerenti alla persona, che - in quanto danno-conseguenza - andrebbe a ricomprendere tutte quelle ipotesi in cui l'atto illecito del terzo, pur non incidendo sulla salute, né sul patrimonio della vittima, comporti per il soggetto leso una preclusione dello svolgimento di attività non remunerative ma abituali e gratificanti, con la conseguenza di provocare un forzoso sacrificio nello svolgimento di quelle situazioni che sono comunque fonte di compiacimento o benessere per l'individuo.

___________________

[1] Pubblicata in http://www.altalex.it/index.php?idnot=6334, con nota di Cassano (La responsabilità civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa);

[2] Pubblicata in www.studiocelentano.it/dannoesistenziale/;

[3] Pubblicata in Jus&Lex CD-Rom, 2005;

[4] Pubblicata in http://dirittolavoro.altervista.org/cassazione_riconosce_dannoesistenziale.html;

[5] Entrambe in Jus&Lex CD-Rom, 2006;

[6] Pubblicata in http://www.altalex.com/index.php?idnot=6352;

[7] Pubblicate in Foro It. n. 9 del settembre 2003;

 

 

 

 
 

 

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