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L'Italia ha espressamente inserito, nella propria legislazione (art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'obbligo di valutare lo stress lavoro-correlato,quale definito dall'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 -, a seguito della ormai lontana Direttiva-quadro 89/391, che già sanciva l'obbligo giuridico per tutti i datori di lavoro di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e per tutti i lavoratori un generale dovere di rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro.
L'art. 3 del summenzionato Accordo, dal titolo "Descrizione dello stress e dello stress lavoro-correlato." prevedeva: "1. Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. 2. L'individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita. 3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. 4. Lo stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.".
In conformità alle prescrizioni del recente T.U. sulla sicurezza, il 31 dicembre 2010 entra in vigore l'obbligo di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare tematica del rischio da stress correlato da lavoro, per cui tutti i DPS devono includere anche tale valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Come già reso noto, tale obbligo avrà decorrenza dalla data del 1° gennaio 2011.
Si tratta di un obbligo di legge che interessa tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di appartenenza e dalla tipologia contrattuale e rapporti di lavoro.

COME ADEMPIERE:

L'art. 29 del citato T.U. prevede che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Tale obbligo è esercitato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che dovrà possedere tra gli altri requisiti un attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e di protezione, anche dai rischi da stress lavoro-correlato.
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere inoltre certificata da esperti del settore, psicologi competenti e abilitati, a fornire una relazione firmata con validità giuridica, da allegare al Documento Programmatico sulla Sicurezza.
L'obbligo di legge riguarda principalmente due attività: la valutazione e la prevenzione del rischio stress lavoro correlato. Solo a seguito di una prima certificazione, riguardante la valutazione del rischio stress, si potrà procedere all'eliminazione/riduzione degli stress o, solo in caso di rischio alto, di procedere anche alla seconda parte obbligatoria, la valutazione soggettiva del rischio.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, ed all'articolo 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - ha pubblicato lo scorso 18 novembre 2010 la Circolare prot. 15/SEGR/0023692 in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale circolare fornisce le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, nonché fornendo un essenziale strumento di indirizzo ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori ed ai lavoratori, per la corretta ttuazione delle previsioni di legge in materia.
Le indicazioni della Circolare sono suddivise in:

  1. Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento
  2. Definizioni e indicazioni generali
  3. Metodologia
  4. Disposizioni transitorie e finali

In particolare, essa ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato deve essere articolata in due fasi e precisamente:

A. NECESSARIA: valutazione preliminare.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

  1. EVENTI SENTINELLA quali quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
  2. FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
  3. FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

Tale valutazione viene compiuta sentendo i lavoratori e/o i RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

B. EVENTUALE, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci. Invero, tale seconda fase prevede una analisi approfondita della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso differenti strumenti, quali ad esempio questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare. In quest'ultimo caso, fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Viceversa, nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
I datori di lavoro che, alla data di approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 non debbono ripetere l'indagine, ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento, ossia "in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità."

Vedasi circolare del 18.11.2010

 

 
 

 

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