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Il legislatore del D.Lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 (“disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”), finalizzato come noto a ridurre il numero dei riti civili, ha ritenuto di dover modificare la disciplina processuale delle “controversie in materia di discriminazione”, fino a questo momento sparpagliate tra una serie di provvedimenti emanati tra il 1998 ed il 2006 in attuazione di alcune direttive della Comunità Europea.
In generale, l'articolo 28 del D.Lgs. 150/2011 (in vigore come noto dal 6 ottobre 2011), include le “controversie in materia di discriminazione” tra quelle del Capo III, ovvero quelle “regolate dal rito sommario di cognizione” (Capo III bis, Titolo I del Libro IV del c.p.c.).
Più in particolare, lo stesso articolo 28 prevede alcune disposizioni del tutto peculiari per la tutela antidiscriminatoria, ricalcanti in gran parte le norme dell'articolo 4 del D.Lgs. 216 del 9 luglio 2003, che ancora oggi costituisce il principale punto di riferimento normativo in tema di lotta alla discriminazione in materia di condizioni di lavoro.
Con la recente riforma operata dal D.Lgs. 150/2011 sono stati abrogati la maggior parte dei commi dell'articolo 4 del Decreto del 2003 , mentre il comma 2 ad oggi rinvia espressamente alla nuova disciplina (e non più al D.Lgs. 286/1998). Sopravvivono soltanto il comma 1, che nel 2003 aveva esteso il concetto di discriminazione oltre all'aspetto sessuale, fino ad includere la discriminazione per motivi di handicap, età, orientamento sessuale e convinzioni personali; il comma e, relativo al tentativo di conciliazione, il comma 8, che fa salva la giurisdizione del giudice amministrativo. Sempre il comma 2, inoltre, rinvia all'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. 286/1998, che prevede, per le imprese che abbiano posto in essere comportamenti o atti discriminatori, la sanzione accessoria della revoca (e nei casi più gravi dell'esclusione per due anni) dei benefici accordati ai sensi delle leggi vigenti di Stato e Regioni.
Si precisa, con la nuova norma, la competenza (che spetta al giudice del domicilio del ricorrente) e la capacità di stare in giudizio (al comma 3 si legge che “le parti possono stare in giudizio personalmente”)
Tali modifiche, tuttavia, non comportano un mutamento sostanziale della tutela antidiscriminatoria, dal momento che le nuove disposizioni dell'articolo 28 del D.Lgs. 150/2011 ricalcano quasi pedissequamente quanto previsto in precedenza dal testo del 2003.
In primo luogo il comma 4 della recente norma corrisponde esattamente al comma 4 della precedente normativa, stabilendo l'inversione dell'onere della prova (che spetterà al convenuto) nel caso in cui l'attore “fornisca elementi di fatto [...] dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patto o comportamenti discriminatori”. Apprezzabile risulta, tuttavia, la reintroduzione della possibilità di desumere i suddetti elementi di fatto anche da “dati di carattere statistico”, facoltà inspiegabilmente esclusa dall'articolo 8 del D.L. n. 59 del 08/04/2008 (inserito dall'allegato alla L. 101/2008), che aveva riformulato l'originario comma 4 del D.Lgs. 216/2003;
Immutato, almeno sul piano sostanziale, anche il comma 5 della normativa del 2003, il cui contenuto risulta riportato pressoché esattamente nel comma 5 del provvedimento del 2011. Ciò che salta all'occhio risulta esclusivamente il fatto che si dà la qualifica di “ordinanza” al provvedimento del giudice (prima genericamente indicato) che definisce il giudizio e l'obbligo di “sentire” l'ente collettivo ricorrente nel caso di comportamento discriminatorio di carattere collettivo. Per il resto muta esclusivamente la formulazione della norma: se in precedenza si dava rilievo al “provvedimento che accoglie il ricorso”, al quale dovevano conseguire necessariamente il “risarcimento del danno anche non patrimoniale”, l'ordine di cessazione della condotta antidiscriminatoria e la rimozione dei suoi effetti, oggi la formulazione in termini di “possibilità” (“il giudice può condannare il convenuto [...] e ordinare la cessazione del comportamento”), rischia di comportare che all'accoglimento del ricorso non consegua necessariamente il risarcimento del danno e l'ordine di cessazione e rimozione degli effetti. Quasi superflua la precisazione che i provvedimenti vengono adottati “anche nei confronti della Pubblica Amministrazione”.
Immutati, infine, restano i contenuti dei commi 6 e 7 dell'articolo 4 del D.Lgs. 216/2003, che sono rispecchiati dai corrispondenti commi del D.Lgs. 150/2011.
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