|
Il mobbing è, sostanzialmente, una "anomalia" nei rapporti interpersonali con superiori e/o altri compagni di lavoro, durante l'attività lavorativa e determina nella vittima un sicuro disagio soggettivo. Il disagio, sistematico duraturo e intenso, può avere riflessi negativi anche a livello psicofisico.
Tali riflessi negativi possono incidere su diritti individuali inviolabili, in quanto costituzionalmente protetti, quali quello alla personalità, alla dignità e alla salute e possono altresì incidere su altri diritti patrimoniali riducendo, in modo temporaneo o permanente, la capacità di lavoro e/o di guadagno.
Il mobbing, se è causato da un comportamento di un terzo e se determina un danno (non patrimoniale e/o patrimoniale) provabile ed economicamente valutabile, può far sorgere il diritto al risarcimento del danneggiato secondo le regole del diritto comune.
In ipotesi di preventivo accertamento ad opera di soggetti qualificati, della configurabilità di una ipotesi di mobbing e della sostenibilità probatoria, il lavoratore vessato avrà la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, che possono avere varia natura a seconda dei singoli casi.
Preliminarmente dovrà esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro competente secondo i criteri di cui all'art. 413 c.p.c.
Successivamente, sia in ipotesi di mancato accordo in fase di convocazione sia per il decorso del termine di cui all'art. 410 bis c.p.c. (di 90 gg. per il pubblico impiego privatizzato), si potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di G.U. del lavoro, osservando i criteri di competenza di cui all'art. 413 cit.
Si precisa che, alcune categorie di pubblici impiegati sono rimaste escluse dal processo di privatizzazione del rapporto e restano assoggettati alla disciplina precedente, in particolare dal punto di vista della giurisdizione che resta in capo ai Tribunali Amministrativi Regionali (Art. 3 D.Lgs. n. 165/2001).
Preliminarmente all'utilizzo dell'azione risarcitoria, ovvero a seconda dei casi anche in sua alternativa, si ritiene prospettabile l'esperibilità di un'azione ex art. 700 c.p.c. per inibire il comportamento del datore di lavoro che integri una violazione degli obblighi di sicurezza o che leda la libertà o la dignità del prestatore di lavoro. Un'azione di questo tipo ben risponderebbe, in realtà, in aggiunta all'utilizzo della tecnica risarcitoria, a un'esigenza di effettività della tutela dei diritti del lavoratore. In tema di tutela contro il mutamento di mansioni, ad esempio, l'utilizzabilità della tutela cautelare d'urgenza è utile al fine di evitare il verificarsi o l'aggravarsi di pregiudizi irreparabili alla sfera professionale del lavoratore.
In relazione a comportamenti lesivi di beni primari della persona umana trovano applicazione, come evidenzia la recente giurisprudenza di legittimità, le norme generali in materia di responsabilità contrattuale (ex artt. 2087 e 2103 c.c.) ed extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).
Nel caso in cui venga accertata in capo al datore di lavoro la responsabilità per comportamenti di mobbing, la giurisprudenza ritiene risarcibili diverse tipologie di danno:
- è pacifica la risarcibilità del danno patrimoniale, di quel danno, cioè, che incide sulla capacità di lavoro e di guadagno del dipendente. Questo consiste nel danno emergente e nel lucro cessante che siano conseguenza diretta e immediata della condotta lesiva (art. 1223 c.c.);
- nei casi in cui al lavoratore venga impedito il normale e completo svolgimento delle mansioni di sua competenza, o in cui questo sia comunque mortificato nelle sue capacità o aspettative professionali, è potenzialmente risarcibile, previa prova anche per presunzioni, il danno alla professionalità, che comprende non solo il danno alla sua immagine professionale e alle sue potenzialità lavorative, ma anche il pregiudizio alle future prospettive occupazionali;
- per i comportamenti di mobbing - sia che integrino oppure no fattispecie anche penalmente sanzionate - è riconosciuta la risarcibilità del danno morale, che consiste nei patemi d'animo provati dalla vittima, e del danno alla vita di relazione (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.);
- è, inoltre, risarcibile, a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale o morale o alla vita di relazione, il danno cd. biologico, in seguito sia a responsabilità contrattuale, sia extracontrattuale. Tale danno (definito a livello legislativo dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000) consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona in quanto tale e, quindi, si riferisce non solo all'attitudine a produrre ricchezza e a ogni eventuale conseguenza patrimoniale della lesione, ma anche alla totalità dei riflessi pregiudizievoli rispetto alle funzioni naturali del soggetto nel suo ambiente di vita. L'ambito applicativo del danno biologico è stato progressivamente esteso fino a ricomprendere, nelle ipotesi in cui la lesione abbia comportato una patologia clinicamente accertabile, il danno cd. psichico;
- parte della dottrina e della giurisprudenza di merito più attenta, ha prospettato, infine, un'ulteriore figura di danno risarcibile: il danno cd. esistenziale. Attraverso tale ulteriore figura si vorrebbe assicurare un'adeguata tutela risarcitoria, in generale, a tutti i casi di lesione delle prerogative della persona costituzionalmente riconosciute e, in particolare, a tutti quei casi di ingiustificata e dannosa compromissione della personalità morale del lavoratore (tutelata direttamente dall'art. 2087 c.c.), che non siano, però, tali da originare traumi o psicopatologie.
La nozione di danno esistenziale cit. comprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull'esistenza di questa.
Resta ben inteso che in tal caso la tutela risarcitoria non è invocabile nel caso di generici pregiudizi esistenziali, conseguenti alla lesione di un qualsivoglia interesse, bensì soltanto nel caso di lesione di beni-interessi che godano di una copertura, diretta o indiretta, di rango costituzionale.
Come però statuito da Cass. SS.UU. Civ. 6572 del 24/03/2006, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Infatti, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, in particolare ricorrendo anche alla prova per presunzioni.
Gli studi poi contenuti nel testo H. Ege, "La valutazione peritale del danno da mobbing", Giuffré 2002, hanno suggerito da tempo un metro di valutazione patrimoniale del quantum risarcitorio attraverso l'utilizzo del "Metodo Ege 2002" e le relative tabelle di quantificazione, al fine di evitare di avanzare pretese del tutto svincolate da criteri logici e verificabili o rimesse esclusivamente all'equità del giudice.
I comportamenti che integrano la condotta di mobbing possono assumere anche rilevanza penale. In questi casi, oltre alle disposizioni che prevedono responsabilità di carattere civilistico, potranno risultare, ad esempio, applicabili:
- la norma che sanziona, con previsione generale, chi cagiona per colpa una lesione personale ad altri soggetti (art. 590 c.p., lesioni personali colpose);
- quella che punisce con la reclusione il comportamento di chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, fattispecie applicabile anche ai casi di molestia sessuale (art.609 bis c.p., violenza sessuale);
- quella che sanziona chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (art. 610 c.p., violenza privata);
- quella che punisce l'offesa all'onore o al decoro di una persona presente, anche quando l'ingiuria è commessa attraverso comunicazione telefonica o scritta (art. 594 c.p., ingiuria);
- quella che punisce il comportamento di chi lede la reputazione di un soggetto (art. 595 c.p., diffamazione).
Tutti questi reati, di competenza del Giudice unico, sono perseguibili a querela di parte. Nel caso del reato di violenza sessuale, tuttavia, e a differenza di quanto avviene per le altre fattispecie, la querela una volta proposta non può essere revocata. |